La norma UNI 10801:2016 definisce in modo organico i requisiti professionali, deontologici e operativi che afferiscono alla figura dell’Amministratore condominiale e immobiliare.

Tale norma:

  • indica i requisiti e le funzioni minime di qualificazione dell’amministratore al fine di fornire all’utente finale del servizio un’effettiva garanzia dei servizi erogati nelle diverse forme, e sulla trasparenza ed efficacia della gestione tecnico-amministrativa dei loro beni;
  • si integra con il quadro legislativo attuale, con particolare attenzione alla legge 220/2012 ed al decreto del Ministero della Giustizia relativo alla formazione degli Amministratori di condominio;
  • punta alla creazione di una nuova generazione di professionisti, con conoscenze, abilità e competenze che si estendono alla gestione dello studio ed ad aspetti etici e deontologici riferiti sia al rapporto con i propri colleghi che con i condomini.

INIARC, che consiglia fortemente ai propri iscritti di ottenere la certificazione ai sensi della norma UNI 10801:2016, affida il processo certificativo ad ente terzo abilitato. Lo schema di certificazione per l’amministratore è impostato sulla base della norma UNI 10801:2016 e sulla norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

L’iter di certificazione dei candidati si articola nei seguenti passaggi:

1) Presentazione della candidatura e di tutti i documenti richiesti;

2) verifica del possesso dei requisiti di formazione (conoscenza) e di esperienza professionale specifica (abilità) richiesti dallo schema;

3) svolgimento di un esame di certificazione, composto da una prova scritta ed un colloquio individuale sulle materie professionali;

4) rilascio della certificazione da parte del comitato di delibera dell’ente.

La certificazione ha validità triennale ed è vincolata al rispetto delle condizioni richieste dallo schema per il suo mantenimento. Nel triennio di validità sono previsti due mantenimenti annuali. Per poter svolgere il proprio incarico, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71-bis codice civile.

Il requisito minimo è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti ed equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In alternativa, il candidato deve dimostrare la continuità dell’attività di amministratore per almeno 10 anni dalla data di richiesta della certificazione. Deve inoltre aver svolto, negli ultimi 3 anni precedenti la richiesta di certificazione, almeno 24 ore di formazione nell’ambito dell’amministrazione condominiale ed immobiliare erogato da una delle associazioni di amministratori di condominio iscritte all’elenco depositato al Ministero di Giustizia.

Infine, deve aver esercitato in maniera continuativa la professione retribuita di amministratore condominiale e immobiliare per almeno 3 anni precedenti la data della richiesta di certificazione ed aver esercitato (ed esercitare al momento della richiesta di certificazione) la funzione di amministratore condominiale per almeno 3 condomini.

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