Bonus Facciate 2022

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio anno 2020) ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. “bonus facciate”. Difatti il comma 219 dell’art. 1 della suddetta legge stabilisce che “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.

In alternativa alla fruizione mediante detrazione sono state previste due ulteriori modalità:

  • un contributo anticipato dal fornitore che ha eseguito i lavori (il cd. sconto in fattura);

  • la cessione del credito di imposta corrispondente all’ammontare della detrazione spettante al contribuente.

A differenza degli altri bonus edilizi, non è previsto alcun limite massimo di spesa.

L’agevolazione in argomento è riconosciuta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, anche se titolari di reddito di impresa. Sono ammesse le persone fisiche, le imprese, le società, le associazioni, gli enti pubblici e privati che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento. Il titolo idoneo deve sussistere al momento di avvio dei lavori o nel momento in cui le spese sono state sostenute, qualora sia antecedente all’avvio.

Il contribuente che intende fruire del beneficio deve:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile;

  • detenere l’immobile a titolo di locazione (anche finanziaria) o comodato, purché il contratto sia stato regolarmente registrato e abbia conseguito il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del legittimo proprietario.

Requisito per vedersi riconosciuto il diritto alla detrazione dall’imposta lorda è che gli immobili oggetto degli interventi agevolati sia situati nelle zone A e B o in zone ad esse assimilabili sulla base della normativa della Regione o dei regolamenti edilizi del Comune. Le zone ammesse A e B sono individuate dal Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici n. 1444 del 1968.

Le tipologie di interventi ammessi sono:

  • le opere finalizzate al rinnovamento e consolidamento della facciata esterna (compresa la pulitura e tinteggiatura);

  • gli interventi eseguiti sui balconi, ornamenti e fregi;

  • i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.

Sono incluse nell’agevolazione anche le spese connesse agli interventi principali come quelle relative all’installazione di ponteggi, per lo smaltimento dei materiali di risulta, al pagamento di tasse (Iva, imposta di bollo o l’occupazione del suolo pubblico), nonché i costi sostenuti per presentare le richieste di titoli abilitativi.

Dopo molte discussioni, il Governo ha deciso di prorogare tale beneficio fiscale anche nel 2022 diminuendo l’aliquota al 60%, così come stabilito dal comma 39 dell’art. 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio anno 2022), che prevede:

All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nell’anno 2022 » e le parole « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento »”.

Valgono per il Bonus facciate le novità introdotte dal Decreto Antifrode, le cui disposizioni sono state recepite dalla Legge di Bilancio 2022. Ci riferiamo all’obbligo di asseverazione della congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato e del visto di conformità.

Non cambiano le modalità di pagamento, e difatti bisognerà utilizzare sempre il bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:
– codice fiscale dell’Amministratore e del Condominio
– causale del bonifico con indicazione del numero e data della fattura
– dati fiscali del beneficiario del bonifico (impresa che esegue i lavori).

Il presente articolo non costituisce parere vincolante ma è elaborato sulla base di norme vigenti e pertanto deve intendersi quale un contributo di mero indirizzo per gli operatori del settore a ciò interessati.

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