La necessità di un Registro Nazionale

Come ben noto, l’attività di amministratore di condominio rientra tra le cd. “professioni non regolamentate“.

Quali sono le differenze tra professioni regolamentate e non regolamentate?
È necessario premettere che l’Italia è uno dei paesi europei con il minor numero di professioni regolamentate ma con il maggior numero di ordini/albi (ventisette).
Le professioni regolamentate sono caratterizzate dal fatto che, per esercitarle, è necessario acquisire taluni elementi come un titolo di studio specifico, un periodo di tirocinio o praticantato, il superamento di un esame di abilitazione all’esercizio della professione e, infine, l’iscrizione ad un ordine/collegio.
Al contrario, le professioni non regolamentate sono prive dei suddetti elementi regolatori e non hanno ottenuto riconoscimenti legislativi e, nella quasi totalità dei casi, hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico.
Tali professioni sono oggetto della L. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che ha introdotto un peculiare meccanismo di autoregolamentazione volontaria che prevede la possibilità per il professionista di:
  1. vincolarsi volontariamente ai requisiti individuati all’interno delle norme tecniche (o prassi di riferimento) UNI, UNI EN, UNI EN ISO, UNI ISO (art.6)
  2. partecipare a realtà associative strutturate che possono rilasciare una determinata attestazione
  3. certificarsi in conformità alla norma presso un organismo di certificazione accreditato.

È opportuno ricordare che la L. 4/2013 è fortemente collegata al Codice del Consumo e si pone come obiettivo principale quello di tutelare gli utenti/clienti/consumatori nonché di promuovere il riconoscimento delle professionalità di determinate attività lavorative.

Fatta questa doverosa premessa ricordiamo che la professione di Amministratore di Condominio è – a livello legislativo – equiparata, nel nostro ordinamento, ad attività quali il fisioterapista, l’oftalmologo, il podologo, il pedagogista, lo psicomotricista, il massofisioterapista, l’optometrista, l’esperto in tecnica ortopedica, il geofisico, il progettista di architettura d’interni, il fotografo, l’influencer, e tanti altri.

Inoltre alcuni recenti provvedimenti della Corte di Cassazione (vedere, sul punto, l’ordinanza 19 marzo 2021, n. 7874) hanno confermato che “il contratto tra l’amministratore e la compagine condominiale non costituisce prestazione d’opera intellettuale (…)“. La disciplina delle professioni intellettuali è collocata nel libro V del Codice Civile, all’interno del Capo II del Titolo III dedicato al lavoro autonomo.

Il comma 1 dell’art. 2229 c.c. stabilisce che “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”.

Il professionista, infatti, deve svolgere la propria attività secondo la diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c..

Tale disposizione prevede che la diligenza debba “valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Viene in rilievo, quindi, la cd. “diligenza professionale media”, ossia quella utilizzata da un professionista dotato di un’apposita preparazione professionale che presta un’attenzione media nell’esercizio della propria attività.

Mentre all’amministratore di Condominio è richiesta la “diligenza del buon padre di famiglia“, vale a dire l’attenzione e la cura che una persona di normale avvedutezza, formazione scolarità deve impiegare per eseguire esattamente una determinata prestazione.

Possiamo quindi affermare che, ad oggi, l’Amministratore di Condominio non è considerato esercitante una professione intellettuale. 

Il dibattito che si sta accendendo in questi giorni ha ad oggetto la necessità di istituzione di una forma di tutela per gli amministratori condominiali.

 

Registro o Albo?

Come ben noto, INIARC lavora da tempo per l’istituzione di un Registro Nazionale degli Amministratori di Condominio (vedere la proposta di legge depositata in data 24 Ottobre 2022 al Senato dal Sen. Giorgio Maria Bergesio).

Il Registro, già utilizzato per altre importanti figure professionali (vedi i mediatori civili e commerciali), è di facile istituzione (basterebbe, difatti, un legge ordinaria), e costituirebbe il modo più rapido ed efficace per consentire al Ministero di Giustizia di verificare che i soggetti che esercitano la professione di Amministratore di Condominio possiedano i requisiti previsti dalla legge per espletare tale attività.

L’albo, invece, è strettamente correlato al concetto di “ordine”. Gli ordini professionali nascono con l’emanazione del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944, risalente, quindi, all’epoca fascista e pre-repubblicana.

Gli ordini sono enti pubblici non economici autonomi, che per legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della Salute per le professioni sanitarie, ed al Ministero della Giustizia per le professioni delle aree giuridiche, tecniche ed economiche.

In Italia gli ordini professionali sono riservati alle professioni regolamentate dalla legge e per le quali è necessario ottenere un determinato titolo di studio, superare un esame di stato, ecc.

Pertanto, solo per le professioni regolamentate dalla legge si può istituire un ordine e quindi un albo (che non è altro che un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate a esercitare la professione).

La differenza principale è sull’aspetto “Previdenza” 

La legge prevede obblighi di natura previdenziale a carico dei liberi professionisti. I soggetti che svolgono una professione non collegata ad una “cassa” autonoma hanno l’obbligo di iscrizione presso l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), che è il più grande ed importante ente previdenziale italiano.

Sono assicurati all’INPS la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, alcuni del settore pubblico e la maggior parte dei lavoratori autonomi.

L’attività principale dell’INPS consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni (che sono di natura previdenziale e di natura assistenziale), ma anche ai pagamenti di tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto. Inoltre l’INPS eroga ulteriori prestazioni quali l’assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità, ecc.

Oltre all’INPS esistono anche casse di previdenza specifiche riservate ad alcune categorie professionali (che hanno un ordine) ed ai lavoratori autonomi che ad esse fanno riferimento, come la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti, la Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri, la Cassa Geometri, l’Inarcassa (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri ed Architetti).

Le casse professionali hanno natura pubblica e forma privata (si costituiscono come enti di diritto privato: associazioni, fondazioni), hanno il potere di emanare regolamenti sotto la sorveglianza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della COVIP (Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione), e nei limiti dei poteri conferiti dalla legge, e l’iscrizione è obbligatoria per gli iscritti al collegato ordine.

A differenza dell’INPS, alle casse è vietato ottenere finanziamenti dallo Stato e gli iscritti devono autofinanziare l’equilibrio finanziario della gestione.

Le casse hanno generalmente due bilanci:
– il bilancio di esercizio annuale (entrate ed uscite dell’ anno);
– il bilancio tecnico, che cerca invece di prevedere i possibili scenari futuri, tentando di calcolare la riserva matematica necessaria, ovvero il patrimonio che deve avere la cassa per far fronte ai presumibili obblighi futuri

I bilanci tecnici delle casse sono regolati dal D.M. 29 novembre 2007 e devono garantire un equilibrio di almeno 30 anni; inoltre sono assoggettati al controllo pubblico della Corte dei Conti e, in caso di irregolarità, gli amministratori vengono sanzionati come pubblici ufficiali.

Sebbene le casse abbiano una loro “autonomia gestionale, organizzativa e contabile” (prevista dall’art. 2 D.Lgs. n. 509/1994), i loro provvedimenti fondamentali (statuto, regolamenti e delibere in materia di contributi e prestazioni) devono essere approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di tutelare gli iscritti, come previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 509/1994.

In conclusione….

Da quanto fino ad ora emerso è palese che l’istituzione di un albo, che dovrebbe presupporre la creazione di un ordine professionale, è una strada impraticabile per tutte le differenze tra professione intellettuale, professione regolamentata e professionista semplice fin qui evidenziate.

Dimenticavamo… E le poltrone?

Ultimo aspetto di notevole importanza è che il Registro verrebbe gestito, come sopra già specificato, dal Ministero della Giustizia, quindi da un ufficio pubblico (terzo ed imparziale), e che gli iscritti continuerebbero il rapporto contributivo/previdenziale con l’INPS.

L’ordine (e quindi l’albo) dovrebbe essere costituito da soggetti del settore e si entrerebbe quindi nel vortice dell’assegnazione dei vari incarichi (ben retribuiti), che dovranno essere pagati dagli iscritti. Oltre al fatto che una cassa pubblica (INPS) ha minori possibilità di dissesto rispetto ad una cassa privata (vedere quanto accaduto ultimamente al COA Napoli).

Ma forse è meglio dirlo a chiare lettere: ove mai si giungesse, nel giro di anni, all’istituzione di un ordine (previa regolamentazione – obbligatoria – della professione), si aprirà la guerra tra le associazioni di categoria, guidate dai rispettivi presidenti, che vorranno accaparrarsi le migliori e più importanti poltrone dell’ordine.

E questo INIARC, conoscendo i soggetti che gravitano attorno al mondo condominiale da decine e decine di anni, e che non hanno mai cambiato una virgola di questa professione né hanno mai fatto un passo verso la nobilitazione della figura dell’Amministratore di Condominio, vorrebbe vivamente evitarlo…

Il Presidente
dott. Marco Abbate
© Riproduzione riservata

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