Il Superbonus a seguito del Decreto Aiuti Quater

Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e della finanza pubblica“, meglio conosciuto con il nome di “Decreto Aiuti Quater“.

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Le norme di tale provvedimento erano già state anticipate nella conferenza stampa tenutasi a Roma l’11 Novembre 2022 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

L’art. 9 del suddetto decreto introduce le “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico“, rettificando il termine di cui al comma 8bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio, che ora recita:

Per gli interventi effettuati dai condomini, (…) la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025“.

È stato quindi rimodulato l’incentivo che, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, diminuirà dal 110% al 90%.

Il secondo comma del suddetto articolo è di fondamentale importanza perché introduce il termine entro cui si può ancora beneficiare del bonus 110%:

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano: a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022; b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo“.

Nel mentre è molto chiara la previsione avente ad oggetto la data di presentazione della CILAS (25.11.2022), molti dubbi stanno sorgendo circa la “delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori“, che dovrà essere “adottata in data antecedente al 25 novembre 2022“.

Nell’augurarci che a breve l’AdE chiarisca che tipo di delibera occorre per la presentazione della CILAS, vale a dire se una mera delibera di adesione al cd. Superbonus o la delibera di approvazione del progetto e/o del computo metrico estimativo, possono essere di aiuto la sentenza n. 564 del 1 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Messina, la n. 9366 del 26 ottobre 1996 e la n. 981 del 2 febbraio 1998, entrambe emesse dalla 2^ Sezione della Cassazione Civile, e la n. 15288 del 21 luglio 2005, sempre emessa dalla Suprema Corte, che prevede che l’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell’assemblea che approva le spese stesse.

Il presente articolo non costituisce parere vincolante ma è elaborato sulla base di norme vigenti e pertanto deve intendersi quale un contributo di mero indirizzo per gli operatori del settore a ciò interessati.

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