Stagione invernale 2022/2023 – D.M. n. 383 del 06.10.2022

Per far fronte alla ben nota crisi energetica, il Ministro della Transizione Ecologica del Governo Draghi, Roberto Cingolani, in data 6 Ottobre 2022 ha emanato il D.M. n. 383 avente ad oggetto “Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023“.
I Condomini sono ovviamente molto interessati a tali norme, che di seguito vengono disaminate e chiarite.
L’articolo 1 del provvedimento in esame prevede la riduzione di 15 giorni dell’intero periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, nonché di 1 ora al giorno. Tale riduzione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio degli impianti.
L’esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:
  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

 

Le suddette limitazioni non si applicano in determinati casi, vale a dire ospedali, cliniche, scuole materne ed asili nido, piscine, ecc.

 

Il decreto prevede che, al di fuori dei periodi sopra menzionati, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

 

Viene poi stabilita anche una riduzione della temperatura, che deve essere ridotta di 1°C.

 

L’ottavo comma dell’articolo 1 del decreto in esame prevede che “al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto al comma 7, ENEA, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, pubblica un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati“.

 

Il decimo comma impone un onere (come spesso accade) a carico degli Amministratori di Condominio, stabilendo che “nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l’amministratore di condominio rende disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua pubblicazione“.

 

Pertanto gli Amministratori di Condominio dovranno inviare ai propri condomini il vademecum pubblicato da ENEA, ed INIARC consiglia di trasmettere tale documento con un mezzo che preveda una prova di ricezione certa (raccomandata a mano, A/R o PEC).

 

<<< SCARICA QUI IL VADEMECUM PUBBLICATO DA ENEA >>>

Infine, in caso di violazione delle suddette norme, è previsto un impianto sanzionatorio per il responsabile dell’impianto, per il terzo responsabile e per il conduttore, e viene fatto espresso riferimento alle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 192/2005 (da 500 a 3.000 euro).
Il presente articolo non costituisce parere vincolante ma è elaborato sulla base di norme vigenti e pertanto deve intendersi quale un contributo di mero indirizzo per gli operatori del settore a ciò interessati.
Recommended Posts
0

Start typing and press Enter to search